È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominata "Società Scientifica degli Oftalmologi Universitari Italiani - S.O.U. Italia", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L'Associazione ha sede legale, nel Comune di Roma, presso gli uffici della Segreteria Delegata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri del codice civile.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La S.O.U. si propone, nel pieno rispetto della autonomia dei singoli Atenei, mediante scambi di informazioni e studio dei problemi comuni, di formulare proposte ed intraprendere azioni, atte a promuovere e ad agevolare ogni attività ( didattica, di ricerca e di assistenza) nel campo delle proprie discipline e a tutelare gli iscritti, assumendo altresì iniziativa presso ogni Ente o pubblica Amministrazione, ivi compresi soggetti radiotelevisivi, pubblicitari e giornalistici, per diffondere e far conoscere la complessità e la rischiosità dell'attività medico-scientifica in oggetto.
Si propone altresì, di interagire con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e con il Ministero della Sanità, con l’ANVUR, il CUN e l’Intercollegio, per tutti i problemi e/o questioni riguardanti le Scienze Oftalmologiche.
L'Associazione si propone di migliorare, rendere omogenea, e sorvegliare la qualità della docenza universitaria e , inoltre, di svolgere in ambito nazionale ed internazionale attività di informazione e divulgazione scientifica per garantire la qualità delle prestazioni oftalmologiche, nonché di intraprendere iniziative volte ad incrementare e favorire il necessario aggiornamento specialistico degli oculisti, allo scopo di adeguare le loro conoscenze alla costante evoluzione delle tecnologie e delle metodologie cliniche.
L'Associazione svolgerà la propria attività per agevolare il confronto e la comunicazione tra i medici oculisti in campo nazionale e internazionale al fine di promuovere l'interscambio di acquisizioni scientifiche.
Ulteriori obiettivi consistono nel contribuire alla diffusione della corretta e completa informazione dei risultati raggiunti dalla ricerca oftalmologica allo scopo di dare agli studi la più ampia divulgazione e nel qualificare e tutelare la figura morale e professionale dell'oculista.
L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi associativi, potrà:
L'Associazione potrà, inoltre, svolgere e finanziare ogni altra attività, connessa ed affine a quella sopra dettagliata, comprese tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, fidejussorie e finanziarie ritenute necessarie, utili ed opportune per il raggiungimento dei fini associativi o comunque con essi non contrastanti.
Sono soci dell’Associazione tutti Professori di prima fascia Ordinari, Straordinari, di Ruolo e Fuori Ruolo tutti i Professori di Seconda Fascia, tutti i Ricercatori Universitari RTDA ed RTDB di discipline Oftalmologiche e Titolari di assegni e di borse di studio in servizio presso le facoltà di Medicina e Chirurgia Italiane nonché dipendenti di Aziende Ospedaliere o del Servizio Sanitario Nazionale attribuiti a Unità Operative Universitarie. Hanno altresì il diritto ad iscriversi all'Associazione gli Specializzandi in oftalmologia Dottorandi, Iscritti a Master o Corsi di Perfezionamento di argomento oftalmologico.
&Ebrave; prevista la possibilità di nominare Soci Onorari e Benemeriti. Per tale nomina è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei presenti all'Assemblea Ordinaria.
Per assumere la qualifica di Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda.
La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della prossima convocazione.
Possono essere ammessi all’Associazione con la qualifica di soci benemeriti sia le persone fisiche che enti del Terzo Settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.
L’Ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono varie categorie di soci:
Fondatori: sono coloro che hanno costituito l’associazione.
Ordinari: sono coloro che versano la quota d’iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Sostenitori: sono coloro che versano oltre alla quota d’iscrizione annualmente stabilita, contribuzioni volontarie straordinarie.
Benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
Ed il dovere di:
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri dello Statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità del socio escluso, entro 30 giorni, di chiedere appello alla successiva Assemblea.
L’esclusione è determinata anche dal mancato pagamento della quota annuale stabilita per due anni consecutivi.
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale.
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta l'anno, con notifica mediante comunicazione scritta ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza contenente: l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’orario della prima e della seconda convocazione. La convocazione può avvenire con altra modalità che sia idonea ad assicurarne la ricezione da parte dei soci.
L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli che riguardano le persone fisiche e la loro qualità.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea deve:
L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare, tra i soci dell’Associazione, un Presidente Onorario. Il Consiglio Direttivo deve individuare la persona che per meriti oggettivi riconosciuti o per l’importanza dell’attività prestata a favore dell’Associazione possa rivestire tale carica.
Il Presidente Onorario farà parte del Consiglio Direttivo ma non avrà diritto di voto, almeno che non sia stato nominato anche Consigliere.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.
È ammessa la delega del Socio a farsi rappresentare da un altro Socio (ciascun Socio non può avere più di una delega firmata dal delegato accompagnata da una copia di un documento di identità valido).
Ciascun socio può essere portatore di massimo 3 deleghe.
L’assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione:
Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 anni rinnovabili una volta sola. È formato da un numero variabile, da un minimo di dieci membri fino ad un massimo di venti membri, eletti fra tutti Soci.
Si applica l’art.2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art.2475-ter del codice civile.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, esso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente del Consiglio Direttivo determina la maggioranza in assenza di astenuti.
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea. Redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto economico - finanziario.
Avvenuta la nomina del Consiglio Direttivo, da parte dell’assemblea, questo elegge nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario/Tesoriere.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci, convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente ed il Segretario durano in carica quanto il consiglio direttivo, 4 anni rinnovabili una volta sola.
Al Presidente spetta la firma sociale, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
È fatto in ogni caso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Gli esercizi sociali sono annuali e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea dei soci ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
L’associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.
L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria dei soci con le modalità di cui all’art. 12. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.